L'idea di fondo dell'articolo è quella che i divieti imposti ai fumatori in Finlandia siano più accettabili perché non sono stati pensati con un'ottica prevalentemente repressiva.
Non a caso molti detrattori della nuova legge antifumo italiana criticano proprio il carattere punitivo della legge che a loro dire criminalizza i fumatori e incide pesantemente con restrizioni e sanzioni su fondamentali libertà individuali di chi ha scelto di fumare.
Mi chiedo però quale possa essere il modo migliore per disciplinare il problema del fumo nei locali pubblici o aperti al pubblico in un paese in cui i cartelli con su scritto "Vietato fumare" si vedono ovunque da decenni senza aver prodotto alcuna opera di sensibilizzazione.
Personalmente, da non fumatore, mi stanno bene sia le nostre nuove limitazioni che le sanzioni.
Per tornare alla Finlandia, l'articolo fa riferimento alla legge finlandese antifumo. Si tratta della legge n. 693 del 13.8.1976 "legge sulle misure per la riduzione del fumo".
Il testo della legge si può leggere in finlandese su
questa pagina (dal sito
Finlex).
Riporto di seguito una veloce traduzione del capo 5 della legge, articoli 12, 13 e 13a che stabiliscono i luoghi in cui in Finlandia non è consentito fumare:
--inizio citazione--
CAPO 5
Protezione della popolazione dai danni alla salute causati dal fumo di tabacco nell’ambiente.
12 §
È vietato fumare:
1. negli locali al chiuso destinati agli studenti degli istituti scolastici e ai bambini delle scuole materne così come negli spazi all’aperto di questi edifici destinati prevalentemente ai minori di diciotto anni;
2. nei locali al chiuso riservati ai clienti e al pubblico di uffici e amministrazioni pubbliche così come di altre istituzioni simili;
3. alle manifestazioni pubbliche organizzate in locali al chiuso, a cui il pubblico può accedere liberamente;
4. negli spazi al chiuso dei mezzi pubblici di trasporto;
5. nei locali al chiuso comuni e pubblici così come destinati ai clienti degli ambienti di lavoro, così come
6. al bancone del bar e nei locali di svago di ristoranti e altri esercizi di ristorazione, se non è altrimenti possibile impedire l’esposizione al fumo del tabacco dei lavoratori che svolgono la loro attività all’interno dei locali in questione.
13 §
Il titolare del mezzo pubblico di trasporto e del locale al chiuso indicato dal precedente art. 12 così come l’organizzatore di una manifestazione pubblica può comunque permettere che si fumi in una stanza riservata a questo scopo oppure in una parte degli spazi di competenza di modo che il fumo di tabacco non possa propagarsi in quegli locali al chiuso in cui è vietato fumare. Allo scopo di fumare non si possono comunque predisporre una stanza separata o altro spazio comunicante con un locale al chiuso che utilizzano prevalentemente persone minori di anni 18.
Ad eccezione di quanto disciplinato dai commi 2 e 5 dl precedente art. 12 può essere consentito fumare nelle stanze dei clienti di alberghi e altri esercizi di tipo alberghiero così come nei ristoranti e altri esercizi di ristorazione con una superficie inferiore ai 50m2. Nei locali con una superficie superiore si può riservare ai fumatori al massimo il 50% dello spazio. In questo caso bisogna comunque provvedere in modo che il fumo del tabacco non possa propagarsi in quell’area in cui è vietato fumare. In uno stesso complesso alberghiero o per la ristorazione gli spazi per la ristorazione aperti in uno stesso momento si considerano come un unico ristorante. Nelle aree di servizio viene destinata un’area che è riservata alla consumazione di cibi e bevande che vengono serviti.
Il datore di lavoro è tenuto, dopo aver discusso il problema con i lavoratori o i loro rappresentanti, a vietare il fumo o a limitarlo di modo che i lavoratori non siano involontariamente esposti al fumo del tabacco nei locali di lavoro in cui è vietato fumare come previsto dall’art. 12 comma 5.
Quanto previsto dall’art. 12 comma 5 e nel terzo comma del presente articolo circa il divieto di fumare e la limitazione del fumo nei locali di lavoro non si applica a quei locali di lavoro che si trovano nell’abitazione del lavoratore o di chi esercita un mestiere o altra attività professionale, né ad altri locali di lavoro che vengono utilizzati esclusivamente dai membri della stessa famiglia e da altri che vivono nella stessa abitazione.
Il titolare del locale al chiuso indicato nell’art. 12 e l’organizzatore di manifestazioni pubbliche o il titolare del locale riservato ai fumatori del primo comma di questo articolo dovrà esporre dei cartelli di divieto di fumare e che indicano il locale riservato per i fumatori. Regole più precise per i cartelli e la loro collocazione potranno essere stabilite con decreto.
13 a §
Se qualcuno fuma in un mezzo pubblico di trasporto, in un locale al chiuso o in uno spazio all’aperto, in cui è vietato sulla base degli articoli 12 e 13, e non smette di fumare anche dopo essere stato esortato a farlo, il titolare del mezzo pubblico di trasporto o un membro del personale addetto al trasporto, l’organizzatore di una manifestazione pubblica oppure il titolare del locale al chiuso o dell’area all’aperto oppure un loro rappresentante può espellerlo dal mezzo di trasporto, dal locale al chiuso o dall’area all’aperto, a meno che l’espulsione non possa essere considerata una misura eccessiva.
--fine citazione--