Il
decreto da cui è tratto il passo che ti interessa ha dato attuazione in Finlandia alla
direttiva europea 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.
Lo stesso passo si trova tale e quale anche nella direttiva (art.2), pertanto è possibile averne la traduzione ufficiale nelle varie lingue comunitarie. Nella versione in italiano il passo è dunque così tradotto:
i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
iii) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;
iv) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
v) rifiuti di sughero;