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Pari opportunità nella chiesa
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Autore Discussione: Pari opportunità nella chiesa  (Letto 1532 volte)
luukas
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« inserita:: Febbraio 12, 2008, 16:36:51 »

La Suprema Corte amministrativa finlandese (Korkein hallinto-oikeus, KHO)* si è recentemente pronunciata sul caso di un pastore della Chiesa evangelica luterana finlandese la cui candidatura a capo di una parrocchia era stata rifiutata per la sua dichiarata indisponibilità a collaborare con un eventuale pastore donna.

Il capitolo del duomo dell'arcidiocesi di Turku aveva respinto la candidatura del pastore perché aveva ritenuto che questi non avesse i requisiti necessari per l'esercizio della carica a cui si era candidato, come previsto dalle norme sull'ordinamento ecclesiastico.

Il pastore aveva presentato istanza di revisione della decisione dal capitolo sostenendo che alla base della sua esclusione vi erano le sue convinzioni religiose. Il capitolo aveva tuttavia respinto l'istanza di revisione sostenendo che l'esclusione non era stata in alcun modo decisa sulla base delle convinzioni religiose del candidato. La circostanza che aveva portato il capitolo a decidere per l'esclusione era infatti la mancanza nel candidato dei requisiti necessari per esercitare la carica di capo di una parrocchia, poiché il candidato aveva dichiarato di fronte al capitolo stesso che non avrebbe potuto collaborare con un pastore donna nell'esercizio dei servizi religiosi della parrocchia a causa delle sue convinzioni personali.

Il pastore sosteneva nella sua istanza di revisione che la legislazione sulle pari opportunità non  possa essere applicata quando si tratta dell'esercizio della fede religiosa. Il capitolo nel respingere l'istanza aveva tuttavia riconosciuto che la chiesa evangelica luterana finlandese ha autorizzato l'ordinazione a pastore delle donne fin dal 1986. In base alla legislazione sulle pari opportunità tra uomini e donne un pastore, uomo o donna che sia, non può essere discriminato sulla base del sesso quando si tratta dell'assegnazione di un incarico. Allo stesso modo l'organizzazione del lavoro non può essere tale da riservare ad un soggetto una posizione svantaggiosa solo per ragioni legate al sesso. Anche un'organizzazione dei turni di lavoro basata sul sesso dei lavoratori si configurerebbe di per sé come discriminatoria.
Il capitolo quindi riconosce che, nonostante la legislazione sulle pari opportunità non si applichi ad attività collegate all'esercizio della fede religiosa, numerose attività che si esercitano in ambito ecclesiastico ricadono comunque nel campo di applicazione della legislazione sulle pari opportunità.

Avendo il capitolo del duomo di Turku rigettato l'istanza di revisione, il pastore aveva presentato ricorso presso il tribunale amministrativo di Turku chiedendo che venisse annullata la decisione del capitolo di escludere la sua candidatura.

Nel suo ricorso il pastore sosteneva che il capitolo avesse erroneamente escluso la sua candidatura in base alle sue convinzioni personali in merito all'ordinazione delle donne e che fosse pertanto errata e non veritiera la posizione del capitolo, secondo la quale il pastore stesso aveva apertamente dimostrato di non possedere i requisiti necessari per l'incarico a cui aspirava.
Veniva quindi negato che la legislazione sulle pari opportunità possa applicarsi ad attività connesse con l'esercizio della fede religiosa nell'ambito della chiesa evangelica luterana. Nel ricorso si affermava infatti che l'atteggiamento nei confronti dell'ordinazione delle donne appartiene all'ambito della coscienza e della fede e pertanto la decisione del capitolo violava il principio di uguaglianza sancito in costituzione e il divieto di discriminazione previsto dalla legge sulla parità.

Il tribunale amministrativo di Turku aveva ripreso le argomentazioni già fatte proprie dal capitolo del duomo ammettendo la piena applicabilità delle norme sulle pari opportunità alla questione dibattuta. Il tribunale aveva inoltre stabilito che le considerazioni che avevano portato il capitolo ad escludere la candidatura del pastore rimanevano valide, a prescindere dal fatto che nella parrocchia fosse o non fosse già presente un pastore donna. In pratica il capitolo può ritenere il candidato non idoneo se questi ha dichiarato di non essere disposto a collaborare con un pastore donna, poiché anche nell'eventualità futura che un pastore donna sia assegnato alla parrocchia, il capo della parrocchia occuperebbe una posizione che gli consentirebbe di porre in essere comportamenti che potrebbero violare la legislazione sulle pari opportunità.

Di fronte al rigetto del ricorso da parte del tribunale amministrativo di Turku, il pastore ha presentato ricorso in appello presso la Suprema Corte amministrativa di Helsinki. La suprema corte ha tuttavia respinto il ricorso ritenendo di non dover modificare la decisione già presa dal tribunale amministrativo di Turku.

(*) la Suprema Corte amministrativa corrisponde al Consiglio di Stato italiano, mentre i tribunali amministrativi corrispondono ai nostri T.A.R.

Fonti:
Sentenza della Suprema Corte amministrativa: KHO 2008:8
Helsingin sanomat: Supreme Administrative Court rules opponent of female clergy cannot be appointed as a vicar
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